Gdpr in vigore da oggi ecco le nuove normative

Gdpr in vigore da oggi ecco le nuove normative

Gdpr in vigore da oggi ecco le nuove normative Il regolamento

n. 2016/679 fa parte del cosiddetto “Pacchetto protezione dati”

(La repubblica)IL Gdpr è il General data protection regulation

il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

che diventerà operativo dal 25 maggio

Tuttavia, Il regolamento n. 2016/679 fa parte del cosiddetto

“Pacchetto protezione dati” dell’Ue e introduce una serie di nuova

garanzie per i cittadini europei o ne rafforza di già previste

riordinando i precedenti provvedimenti in materia di privacy.

Proprio come accaduto in Italia. Ma a chi si applica, cosa prevede, quali sono le novità?

Eccole spiegate per punti

 

A chi si applica il Gdpr

Riguarda persone, società e organizzazioni che raccolgono e gestiscono qualsiasi tipo

di dato personale in Europa.

 

Anche se non è necessario che quel trattamento avvenga proprio nel perimetro dei 28.

Si va da quelli per l’organizzazione interna delle risorse umane a quelle che, invece

coi dati ci fanno affari, come il caleidoscopico universo del marketing.

 

Inclusi, ovviamente, i colossi (quasi del tutto) statunitensi dell’hi-tech

da Facebook a Google, che infatti nelle ultime settimane hanno adeguato le proprie

condizioni d’uso e le politiche per la privacy secondo le indicazioni dei 99 articoli

del regolamento.

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Consenso

Col Gdpr diventa tutto più chiaro ed esplicito in alcune aree specifiche: dati, consenso

responsabilità, sicurezza, controlli e sanzioni.

Il consenso alla raccolta e al trattamento da parte degli utenti dev’essere per esempio

fornito in forma chiara, con un atto positivo inequivocabile.

 

Sì a una casella da spuntare, no a caselle precompilate, silenzio assenso o altri meccanismi

per così dire poco proattivi.

L’autorizzazione dovrebbe anche essere spacchettata, cioè richiesta per ogni elaborazione

che su quelle informazioni sarà effettuata.

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Accesso

I dati devono essere accessibili. Questa novità è molto chiara dalle modifiche delle

piattaforme di questi ultimi giorni.

 

Oltre all’accesso se ne può chiedere la rettifica o la cancellazione nonché

l’approfondimento delle informative sulle finalità e sulle tecniche di profilazione

sempre garantendo altri diritti come la proprietà intellettuale e il segreto industriale.

 

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Portabilità

Il Gdpr consente, all’art. 20, al soggetto di riutilizzare i propri dati, oggetto di trattamento

da parte di un titolare, per altri scopi o su altre piattaforme.

Insomma, di portarseli dietro, magari da una piattaforma di foto a un’altra.

 

Questi dati devono essere forniti in formato strutturato e di uso comune, leggibile da

dispositivi automatici e soprattutto interoperabile, cioè in grado di poter essere

memorizzato su un dispositivo personale ed eventualmente traslocati altrove.

 

Anche sui social. In futuro dovrebbe ad esempio esser possibile trasferire i dati da un

servizio come Instagram ad uno come Snapchat o da Dezeer a Spotify.

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La notifica

Ogni violazione dei dati dev’essere notificata con una serie di informazioni specifiche

agli interessati entro 72 ore, dice l’art. 33 del regolamento

(cosa che per esempio Facebook non ha fatto nel caso Cambridge Analytica)

 

viene istituito un registro delle attività nel quale vengano registrati nome e dati di contatto

del titolare del trattamento, le finalità, le categorie di interessati e di dati raccolti

i trasferimenti di quegli stessi dati verso Paesi terzi o altre organizzazioni, i termini per la

cancellazione e una sintesi delle misure di sicurezza adottate.

 

La sicurezza

Le norme basilari vanno dalla pseudonimizzazione e la cifratura dei dati memorizzati

a una serie di altre categorie come riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza

dei sistemi e dei servizi di trattamento.

Come si diceva, il trasferimento a Paesi terzi è consentito solo nel caso in cui vi sia

continuità per quanto riguarda questo genere di condizioni.

 

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Il regolamento istituisce la figura del Data protection officer. Si tratta di una figura distinta

dal titolare che deve garantire la messa in pratica (“accountability”) delle diverse norme

previste. In questo quadro rientra la valutazione d’impatto della protezione dei dati

e appunto l’istituzione del Dpo, sorta di “watchdog” del titolare.

 

Una verifica interna, ovviamente, perché ogni Paese dovrà assegnare il controllo alle

autorità nominate dal Parlamento, dall’esecutivo o da un organismo indipendente

in gran parte già esistenti, come il Garante per la protezione dei dati personali italiano.

 

Spazio anche a una cooperazione fra autorità nazionali in seno al Comitato Europeo

che molto ha lavorato in questi due anni di transizione.

I minori

L’art. 8 del regolamento prevede che per offrire servizi ai minori di 16 anni sia necessaria

un’autorizzazione da parte dei genitori o di un tutore.

Anche sotto questo profilo si sono visti molti (e spesso inutili) movimenti da parte delle

piattaforme digitali.

 

I Paesi potranno con dispositivi specifici modulare questa soglia senza poterla

comunque portare al di sotto dei 13 anni.

 

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Le sanzioni

Le autorità di controllo possono condurre indagini, ottenere l’accesso alle informazioni

e imporre limitazioni al trattamento, così come vietarlo o imporre alcune azioni

tipo la cancellazione. Si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie:

 

Gdpr in vigore da oggi ecco le nuove normative le multe possono arrivare fino a 10 milioni

di euro o 2% del volume d’affari globale in casi – sono solo due esempi – come la

violazione delle condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi

della società dell’informazione o alla mancata o errata notificazione e/o

comunicazione di un data breach all’autorità nazionale competente.

 

Oppure fino a 20 e 4% del fatturato in altre situazioni, come l’inosservanza di un ordine

imposto da un’autorità o il trasferimento illecito di dati personali ad un destinatario

in un Paese terzo.

 

Rimangono dei margini interpretativi a disposizione delle singole autorità nazionali

per stabilire l’entità e la gravità delle violazioni.

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